Al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 3, le parole: «facolta' dei cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facolta' degli interessati»;
  • b)all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»;
  • c)all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;
  • d)all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.»;
  • e)all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;
  • f)all'articolo 15, comma 1, le parole: «nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostitute dalle seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini»;
  • g)all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;
  • h)all'articolo 24, comma 1, le parole: «i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»;
  • i)all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini residenti in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;
  • l)all'articolo 32, comma 1, le parole: «I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati hanno facolta' di usare la lingua ladina»;
  • m)all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo il diritto dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo il diritto dell'interessato»;
  • n)all'articolo 32, comma 4, secondo periodo, la parola: «cittadino» e' sostituita dalla seguente: «interessato»;
  • o)all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole: «il cittadino» con le seguenti: «la persona».

Testo vigente dal 25 novembre 2015

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-04;186~art3 · fonte del testo