[1]Nell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo il terzo, e' inserito il seguente comma: "Il residente che, costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attivita' svolte in Italia come appartenenti a non residenti, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni".

[2]Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, viene inserito il seguente: "Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, per "residenza all'estero" si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalita' italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilita' ed attivita' ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo".

Testo vigente dal 9 ottobre 1976

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 180/1984

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1984

    È inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D. L. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 L. di conversione 30 aprile 1976 n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 L. 8 ottobre 1976 n. 689 e dallo stesso art. 1, ultimo comma, D. L. 4 marzo 1976 n. 31, nel testo sostituito dall'art. 2 L. 23 dicembre 1976 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie · Art. 2 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 · Art. 2 Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e nuove norme nella stessa materia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/1985

    Questione infondata
    23 gennaio 1985

    Lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria. Non è censurabile, sotto tale profilo, la norma che commina la medesima pena per chi acquista e detiene in territorio nazionale valuta estera e per chi esporta valuta e costituisce all'estero disponibilità valutarie, essendo le due ipotesi delittuose sostanzialmente identiche, sotto il profilo del danno sociale, perché in entrambe viene in rilievo il possesso di valuta estera sottratta al controllo dell'Ufficio Italiano Cambi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 1, terzo comma, D.L. 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 l. 30 aprile 1976, n. 159 e dall'art. 2 legge 8 ottobre 1976, n. 689 e, infine, sostituito dall'art. 2 legge 23 dicembre 1976, n. 863). - S. nn. 72/1980 e 103/1982; O. n. 270/1984.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie · Art. 2 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 · Art. 2 Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e nuove norme nella stessa materia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1976-10-08;689~art2 · fonte del testo