[1]Atterraggi forzati degli aeromobili

[2]1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il piu' breve termine, l'avvenuto atterraggio al piu' vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. L'autorita' avvertita, che non sia l'Agenzia o la Guardia di finanza, ne da' immediata comunicazione a una delle predette autorita'.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art65 · fonte del testo