[1]Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

[2]1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale e' stata concessa la franchigia o la riduzione e' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art81 · fonte del testo