[1]Trasmissione del manifesto del carico

[2]1. Con provvedimento dell'Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto. 2. Il manifesto e' trasmesso con le modalita' e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell'Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall'obbligo di trasmissione. 3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso. 4. L'Agenzia puo' richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta e' obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art62 · fonte del testo