[1]Visite di controllo

[2]1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell'Agenzia o i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci gia' visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita. 2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell'articolo 15 e dagli operatori interessati. 3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art37 · fonte del testo