[1]Zona di vigilanza doganale marittima

[2]1. E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale puo' essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed e' notificato agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art22 · fonte del testo