[1]Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre

[2]1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art20 · fonte del testo