[1]Linea di vigilanza doganale

[2]1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale. 2. La linea di vigilanza doganale:

  • a)lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonche' degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti piu' foranei di apertura della costa;
  • b)in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremita' delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi. 3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziche' il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art2 · fonte del testo