[1]Zona di vigilanza doganale terrestre

[2]1. E' istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. 2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l'interno:

  • a)per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre;
  • b)per cinque chilometri dal lido del mare. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
  • a)la zona di vigilanza doganale terrestre e' delimitata e modificata;
  • b)l'estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), puo' essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade;
  • c)sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art18 · fonte del testo