In fine dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sono aggiunti i seguenti commi: "Al personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, che sia divenuto inabile a proficuo lavoro o si trovi menomato nella sua capacita' di lavoro in seguito a lesioni ed infermita' incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddetta, sono estese le norme concernenti il distintivo di onore per i mutilati ed invalidi di guerra, nonche' tutte le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di personale, salvo per quanto riguarda pensione ed assegni il disposto del precedente art. 2. Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di cui sopra, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni stesse, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra".
Testo vigente dal 7 agosto 1948
