Il personale insegnante tecnico-pratico maschile provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche e scientifiche. ((Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio)). Il personale insegnante tecnico-pratico femminile, provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica delle alunne, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione. Il personale insegnante tecnico-pratico provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione d'intesa con i professori di materie tecniche e scientifiche.
Testo vigente dal 24 gennaio 1953
