Articolo abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1997 al 1 gennaio 2009. 227 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalita' di dichiarazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, le esenzioni dal relativo obbligo e le modalita' di comunicazione e utilizzazione dei dati. Il regolamento assicura la compatibilita' del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita' europee e si attiene ai principi informatori della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali modificazioni. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 3-ter del decretolegge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-ter del decretolegge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;125~art6 · fonte del testo
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