Art. 14
Ai bidelli assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, della legge 1 luglio 1940, n. 899, sono attribuiti, in base agli anni di servizio, gli stipendi previsti dalla tabella B. Per le promozioni al grado di bidello capo da conferirsi nella prima attuazione del presente decreto, entro il limite dei posti stabiliti dalla stessa tabella B, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11 secondo comma.
Testo vigente dal 13 ottobre 1948
