Art. 4

I vincitori del concorso a posti di aiutante tecnico sono nominati, all'atto dell'assunzione in ruolo, aiutanti tecnici di 2ª classe. Al personale di cui al precedente comma e' attribuita, dopo diciotto anni di servizio compreso il periodo di prova, la qualifica di aiutante tecnico di 1ª classe. "Gli aiutanti tecnici di 2ª e 1ª classe hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dalla tabella. A annessa al presente decreto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221~art4 · fonte del testo