Art. 11
I bidelli capi ed i bidelli degli istituti di istruzione media a carico dello Stato hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dall'annessa tabella B. Entro il limite dei posti stabiliti in organico, le promozioni da bidello a bidello capo sono conferite, per anzianita' congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, in conformita' delle disposizioni vigenti per le promozioni dal grado di usciere ad usciere capo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1948
