Art. 13
Ai macchinisti assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono attribuiti le qualifiche e gli stipendi previsti dall'annessa tabella A, in base all'anzianita' di servizio acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
Testo vigente dal 13 ottobre 1948
