Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, comprese quelle di irrigazione in Sicilia, e' autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000, di cui L. 5.000.000.000 per opere pubbliche di bonifica e di L. 1.000.000.000 per quelle di miglioramento fondiario. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1947-48, per L. 3.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1949-50.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121~art12 · fonte del testo