Il Ministero dei lavori pubblici puo', sul limite di spesa di cui al n. 4 del precedente art. 2, concedere il contributo di L. 10.000.000 per la riparazione dei danni di guerra alla "Casa del portuale" di Bari, rimanendo escluso ogni altro contributo che possa, spettare a termini di legge. I relativi lavori saranno eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
