Il Ministero dei lavori pubblici puo', sul limite di spesa di cui al n. 4 del precedente art. 2, concedere il contributo di L. 10.000.000 per la riparazione dei danni di guerra alla "Casa del portuale" di Bari, rimanendo escluso ogni altro contributo che possa, spettare a termini di legge. I relativi lavori saranno eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121~art6 · fonte del testo