A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo il Ministro per i lavori pubblici potra' assumere impegni:

  • a)per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;
  • b)per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
  • c)per la costruzione di fabbricati a carattere popolare da destinare ad alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi bellici;
  • d)per il completamento e nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario, anche di pertinenza delle Amministrazioni comunali. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno annualmente determinati i limiti d'impegno per le singole categorie di opere da eseguire.

Testo vigente dal 16 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;688~art2 · fonte del testo