A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo il Ministro per i lavori pubblici potra' assumere impegni:
- a)per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;
- b)per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
- c)per la costruzione di fabbricati a carattere popolare da destinare ad alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi bellici;
- d)per il completamento e nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario, anche di pertinenza delle Amministrazioni comunali. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno annualmente determinati i limiti d'impegno per le singole categorie di opere da eseguire.
Testo vigente dal 16 giugno 1948
