Sul limite di L. 6.500.000.000 fissato col precedente art. 2, n. 3, graveranno fino alla concorrenza di L. 700.000.000 le spese per l'esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese concernenti il completamento ed il miglioramento della rete principale dell'acquedotto pugliese e delle relative diramazioni, nonche' la costruzione della nuova diramazione per il comune di Orsara di Puglia ((ed il completamento, consolidamento e ripristino degli acquedotti della Basilicata gestiti dall'Ente medesimo in base alla legge 28 maggio 1942, n. 664)). Entro il limite suddetto, il Ministero dei lavori pubblici assumera' impegni in base a preventivi che l'Ente sottoporra', all'approvazione del Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti. Sul predetto fondo di L. 6.500.000.000 possono altresi' essere assunti impegni, fino al limite di L. 265.000.000, per il finanziamento, a totale carico dello Stato, delle opere di completamento necessarie per il ripristino degli impianti dell'Ente autonomo Volturno danneggiati da azioni belliche.
Testo vigente dal 1 aprile 1948
