Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, si procedera' di intesa con la Regione siciliana. In sede di determinazione del contributo di solidarieta' nazionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, sara' tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121~art14 · fonte del testo