Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli enti pubblici di assistenza, previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia, previsto un trattamento piu' favorevole da leggi speciali vigenti.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
