La spesa per l'impianto e per il materiale rotabile di cui all'art. 1 del presente decreto, sara' imputata sulla somma da stanziarsi in bilancio in applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 maggio 1948
