Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonch…
Art. 3 Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali · Art. 3 cost. · Art. 440 c.p. · Art. 1 Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 15 ottobre 1999. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chi somministra ad animali da azienda sotto qualunque forma e per qualunque via sostanze stilbeniche o sostanze ad azione tireostatica e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni per ciascun animale trattato. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 6, comma 1, chi somministra ad animali da azienda sotto qualunque forma e per qualunque via altre sostanze estrogene, diverse dagli stilbenici, o sostanze ad azione androgena o gestagena nonche' altre sostanze ad effetto anabolizzante e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni per ciascun animale trattato. Alla stessa sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 soggiace chi somministra ad animali d'azienda destinati all'ingrasso le sostanze indicate al medesimo comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 336
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;118~art3 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.