Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di ipoteca (articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 2. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puiscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo 177, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20.000 euro. 3. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione determinato a norma dell'articolo 180, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, l'agente della riscossione procede all'espropriazione. 4. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art178 · fonte del testo