Art. 3
La Commissione giudicatrice e' nominata dal Ministro ed e' composta da un ispettore centrale del Ministero, da un capo d'istituto, da un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici o scientifici, che impartisca l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.
Testo vigente dal 13 ottobre 1948
