Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potra', sui domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' alle Universita' e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma. Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, interni. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 giugno 1950, n.465

1

con decorrenza dal 1 luglio 1948

La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."

L. 23 novembre 1951, n.1340

2

La L. 23 novembre 1951, n.1340 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35-bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel tre per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo."

Testo vigente dal 2 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1950 al 2 gennaio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 novembre 1951, n.1340

    La L. 23 novembre 1951, n.1340 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35-bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel tre per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art35bis · fonte del testo