E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1 luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico apportati, in dipendenza del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e successive disposizioni, alle misure degli emolumenti del personale non di ruolo che, alla data del presente decreto, si trovi in servizio presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione universitaria con funzioni proprie delle categorie previste dal presente decreto. Detto importo e' commisurato, in via presuntiva, ad una spesa media di L. 325.000 annue per ciascuna unita' del personale non di ruolo di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme a tale titolo dovute a ciascuna Universita' ed Istituto d'istruzione universitaria viene effettuata per semestre anticipato, salvo conguaglio da farsi, nella successiva liquidazione in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta, da ciascun Ateneo per le unita' che abbiano prestato effettivo servizio durante il semestre precedente. Ai fini del conguaglio di cui al precedente comma, potra' provvedersi con decreto del Ministro per il tesoro, alle integrazioni di stanziamento che risultassero ancora necessarie per saldare il fabbisogno per il titolo di cui trattasi. Le somme che risultassero eccedenti il fabbisogno stesso costituiranno economie di bilancio.

Testo vigente dal 24 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art35 · fonte del testo