((Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali puo' essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione del servizio il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione. I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennita' per cessazione dal rapporto di impiego; e, qualora tale indennita'; sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' alle Universita' ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'art. 35-bis)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1950, n.465
1con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172."
Testo vigente dal 1 agosto 1950
