Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C per gli assistenti e lettori ordinari, per il personale tecnico e per il personale subalterno delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Le tabelle predette sono vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro. Il personale di cui ai presente articolo e' statale ad ogni effetto di legge.
Testo vigente dal 24 settembre 1948
