Articolo abrogato dalla l. 25 ottobre 1977, n.808.
Abrogato dal 23 novembre 1977
Articolo abrogato dalla l. 25 ottobre 1977, n.808.
Abrogato dal 23 novembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1950 al 23 novembre 1977. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai posti vacanti di subalterno puo' provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria. Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1977, N.808
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art26bis · fonte del testo
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