((I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresi', dei servizi prestati, dei quali e' prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianita' di cui i professori risultassero in possesso e' attribuita nel nuovo grado ed e' utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3°, e' tenuto conto dei servizi prestati presso Universita' statali, presso Universita' libere e presso Universita' straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio. Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1 novembre 1947)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 MAGGIO 1950, N. 355)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 MAGGIO 1950, N. 355)). ((Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianita' richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti. I professori gia' allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di eta' in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 2)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1950, n. 355
1La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."
Testo vigente dal 8 luglio 1950
