Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno stanziati i fondi occorrenti per il pagamento del personale di cui al n. 1 del primo comma dell'art. Detti fondi saranno portati in aumento al contributo ordinario annuo assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche. Fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, saranno altresi' stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i fondi occorrenti per il rimborso delle maggiori spese sostenute dalle universita' per emolumenti pagati al personale di cui al terzo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 21 settembre 1948
