Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 29 marzo 2014. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali. Sempreche' sia compatibile con le finalita' dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non e' possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, puo' essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio purche' siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle proce- dure di esperimento, al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangano condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed e' altresi' vietato il commercio l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art6 · fonte del testo
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