Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2004 al 29 marzo 2014. 409 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorita' sanitaria competente la necessita' del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono preferirsi:
tolto: 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
tolto: 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso sviluppo neurologico;
tolto: 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
tolto: 4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilita', da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attivita' sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita' competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art4 · fonte del testo
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