Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 29 marzo 2014. 165 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanita', indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento e' necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4 che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unita' sanitaria locale competente per territorio. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualita, efficacia e innocuita', hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanita' l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unita' sanitaria locale competente per territorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art7 · fonte del testo
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