Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 29 marzo 2014. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che:

tolto: a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa liberta' di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

tolto: b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilita' di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;

tolto: c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;

tolto: d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;

tolto: e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art5 · fonte del testo