Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti non siano sistemati nei locali delle Rappresentanze diplomatiche, il Ministero della difesa, d'intesa con quello del tesoro, puo' assumere in servizio presso gli uffici stessi il personale occorrente per lavori precari (fattorini e uscieri). A detto personale viene praticato il trattamento economico che la locale Rappresentanza diplomatica attua nei confronti di analogo personale dipendente.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
