Le spese di trasferimento degli archivisti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Italia per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti degli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art27 · fonte del testo