L'archivista che fruisce di alloggio demaniale o comunque a carico dello Stato percepisce in meno, sull'assegno locale, l'importo dell'affitto fissato di comune accordo tra il Ministero della difesa e quello del tesoro. In ogni caso tale importo non potra' superare un quinto dell'assegno locale.
Testo vigente dal 14 settembre 1948
