L'archivista che fruisce di alloggio demaniale o comunque a carico dello Stato percepisce in meno, sull'assegno locale, l'importo dell'affitto fissato di comune accordo tra il Ministero della difesa e quello del tesoro. In ogni caso tale importo non potra' superare un quinto dell'assegno locale.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art23 · fonte del testo