Lo Stato, le Province, i Comuni sono autorizzati a vendere, con licitazione privata, tra le persone indicate all'art. 1, lettera, a) ed, eventualmente, cooperative agricole previste dall'art. 3 e gli enti e societa', di cui all'art. 4, i fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprieta' contadina, alle condizioni previste dallo stesso art. 1. ((Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, puo' rendere obbligatorio, per le Province ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata od insufficientemente coltivata, in relazione alle qualita' dei fondi stessi ed ai metodi di coltivazione ordinari della localita', ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo)). Nei casi previsti dai commi precedenti, alla vendita puo' essere sostituita la costituzione in enfiteusi perpetua, con canone in natura. I Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione della piccola proprieta' contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1950 al 5 gennaio 1952. 8 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'internoaggiunto: , per le finanze e per il tesoro, puo' rendere obbligatorio, per le Province tolto: e aggiunto: ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non tolto: coltivato o aggiunto: coltivata od insufficientemente coltivata, in relazione alle qualita' dei fondi stessi tolto: e aggiunto: ed ai metodi di coltivazione ordinari della localita'aggiunto: , ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di tolto: notevoli incrementi di reddito aggiunto: conveniente e notevole incremento produttivo. Nei casi previsti dai commi precedenti, alla vendita puo' essere sostituita la costituzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114~art5 · fonte del testo