Lo Stato, le Province, i Comuni sono autorizzati a vendere, con licitazione privata, tra le persone indicate all'art. 1, lettera, a) ed, eventualmente, cooperative agricole previste dall'art. 3 e gli enti e societa', di cui all'art. 4, i fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprieta' contadina, alle condizioni previste dallo stesso art. 1. ((Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, puo' rendere obbligatorio, per le Province ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata od insufficientemente coltivata, in relazione alle qualita' dei fondi stessi ed ai metodi di coltivazione ordinari della localita', ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo)). Nei casi previsti dai commi precedenti, alla vendita puo' essere sostituita la costituzione in enfiteusi perpetua, con canone in natura. I Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione della piccola proprieta' contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo.
Testo vigente dal 5 gennaio 1952
