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Miscellanea
Provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina
Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114
- Aggiornato al
- 6 maggio 1982
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel…
- Art. 2Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al…
- Art. 3Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i…
- Art. 4Gli enti di colonizzazione e i consorzi di bonifica integrale sono autorizzati a…
- Art. 5Lo Stato, le Province, i Comuni sono autorizzati a vendere, con licitazione privata, tra…
- Art. 6Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare i consorzi, gli enti e le…
- Art. 7Agli acquirenti od assegnatari di fondi di pertinenza degli enti previsti agli articoli 4…
- Art. 8Fatta eccezione delle servitu' prediali, i diritti di godimento o di garanzia esistenti…
- Art. 9Chi, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto fatto a termini del presente…
- Art. 10E' autorizzata la spesa di L. 5 miliardi, da servire: a) per L. 3 miliardi, in ragione di…
- Art. 11Nella eventualita' di disposizioni limitatrici della proprieta' fondiaria appartenente ai…
- Art. 12Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua…
