Gli enti di colonizzazione e i consorzi di bonifica integrale sono autorizzati a provvedere, coi benefici e limiti previsti dal presente decreto, all'acquisto, ripartizione e vendita di terreni a diretti coltivatori o loro cooperative, nonche', dove occorra, all'esecuzione delle opere necessarie per la lottizzazione ed eventuale trasformazione dei terreni da ripartire. Ai detti enti e consorzi puo' essere consentita, con provvedimento del Ministero del tesoro, l'emissione di obbligazioni, con garanzia dello Stato. La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono autorizzati, anche in deroga di leggi o di statuti, ad acquistare le obbligazioni anzidette. Tali enti sono autorizzati inoltre a costituire societa', le quali provvedano all'acquisto, trasformazione e cessione di terreni a coltivatori diretti o loro cooperative, alle condizioni e con i benefici previsti dal presente decreto. Le societa' decadranno dai predetti benefici se le cessioni non siano effettuate nel termine di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'atto di costituzione e gli eventuali successivi aumenti di capitale sono esenti da ogni imposta o tassa.

Testo vigente dal 12 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114~art4 · fonte del testo