Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare i consorzi, gli enti e le societa', di cui all'art. 4, a procedere alla espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o l'art. 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed altre disposizioni successive.

Testo vigente dal 12 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114~art6 · fonte del testo