La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori di cui all'art. 1 dello stesso decreto e in Sicilia, e' estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro i limiti Ivi previsti.

Testo vigente dal 22 ottobre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;1242~art2 · fonte del testo