Nella eventualita' di disposizioni limitatrici della proprieta' fondiaria appartenente ai privati, non si terra' conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone, di cui all'art. 1, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 12 marzo 1948

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114~art11 · fonte del testo