Nella eventualita' di disposizioni limitatrici della proprieta' fondiaria appartenente ai privati, non si terra' conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone, di cui all'art. 1, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 12 marzo 1948
