Nella prima applicazione del presente decreto i posti di cui alla tabella D dell'allegato II al decreto stesso sono conferiti, a domanda, al personale subalterno dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze di finanza e quello del Tesoro, che rivesta nel ruolo di provenienza grado uguale o almeno immediatamente inferiore a quello da conferire e che sia giudicato particolarmente meritevole dal Consiglio di amministrazione. L'inquadramento di cui al precedente comma sara' effettuato in base alla rispettiva anzianita' di grado.
Testo vigente dal 11 marzo 1948
