Nella prima applicazione del presente decreto i posti di cui alla tabella D dell'allegato II al decreto stesso sono conferiti, a domanda, al personale subalterno dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze di finanza e quello del Tesoro, che rivesta nel ruolo di provenienza grado uguale o almeno immediatamente inferiore a quello da conferire e che sia giudicato particolarmente meritevole dal Consiglio di amministrazione. L'inquadramento di cui al precedente comma sara' effettuato in base alla rispettiva anzianita' di grado.

Testo vigente dal 11 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111~art9 · fonte del testo