Nella prima attuazione del presente decreto un posto di grado 7° nel ruolo amministrativo di gruppo A, di cui alla tabella I allegata al presente decreto, puo' essere conferito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a un funzionario di pari gruppo e grado della carriera amministrativa di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio. Il collocamento nel grado e' effettuato in base all'anzianita' maturata nel corrispondente grado 7° del ruolo di provenienza e ferma restando l'anzianita' complessiva di servizio acquisita nel predetto ruolo. Analogamente nella prima, attuazione del presente decreto i posti dei singoli gradi nel ruolo di gruppo B di cui alla tabella I possono, limitatamente ad un terzo della relativa dotazione organica, essere conferiti mediante concorsi per titoli da espletare fra il personale dei ruoli di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato che rivesta grado pari a quello del posto da conferire ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore purche', in questo ultimo caso, sia in possesso dei prescritti requisiti per il conseguimento della promozione al grado superiore ed abbia esercitato funzioni amministrative.
Testo vigente dal 12 luglio 1948
