Art. 8
Il duplicato puo' essere rilasciato dalla banca ancorche' vi sia stata opposizione del detentore se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificato del cancelliere del tribunale o della pretura da prodursi alla banca a cura di chi ha ottenuto il decreto di inefficacia.
Testo vigente dal 16 agosto 1948
